VIOLAZIONE AL CODICE STRADALE E RICORSO AL PREFETTO
RICORSO AL PREFETTO PER LE VIOLAZIONI STRADALI
In caso di violazione al Codice della Strada, il destinatario del verbale di accertamento può scegliere tra:
▪Pagamento in misura ridotta
▪Ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il ricorso al Prefetto va presentato entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notifica del verbale ed è scritto in carta semplice.
Con il ricorso al Prefetto, il trasgressore contesta l’accertamento della violazione delle norme del Codice della Strada. (1)
Il Prefetto decide in merito al ricorso dopo aver esaminato il verbale.
In caso di rigetto, il Prefetto emette una ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio della cifra indicata sul verbale.
La decisione viene presa entro 120 giorni dalla data in cui pervengono il verbale e gli atti, salvo eventuale interruzione dovuta alla richiesta di audizione dell’interessato.
Trascorso tale termine senza che sia stato adottata ordinanza, il ricorso si intende accolto.
In caso di accoglimento del ricorso, il Prefetto emette un’ordinanza di archiviazione del verbale che estingue sia le sanzioni pecuniarie, sia le eventuali sanzioni accessorie.
«1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
2. Il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.»
NOTE
(1) S. Maini, Manuale pratico del contenzioso in materia di codice della strada, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2011.