«Il condòmino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.»
Quando un condòmino anticipa delle spese per le parti comuni dell’edificio senza autorizzazione dell’amministratore, oppure dell’assemblea, non ha diritto al rimborso, a meno che dimostri che la spesa aveva il carattere dell’urgenza.
REQUISITI PER IL RIMBORSO
I requisiti per ottenere il rimborso saranno:
•L’autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea;
•L’urgenza dell’opera, la quale dovrà essere dimostrata dal condòmino che ha sostenuto la spesa.
Quindi, le spese effettuate ma non autorizzate dovranno essere non solo necessarie, ma anche urgenti. Sono urgenti le spese che non possono essere rinviate senza che da ciò origini un danno per il condominio.
Effettuare opere in un contesto, seppur di inerzia e/o trascuratezza, ma senza che vi sia il carattere dell’urgenza, esclude la possibilità di ottenere il rimborso dal condominio.
SENTENZA DELLA CASSAZIONE 9280-18
La Cassazione, con la sentenza 9280-18, in tema di rimborso delle spese anticipate dal singolo, ha sancito che:
«Il regime del rimborso delle spese per la cosa comune fatte dal singolo condominio nell’interesse anche degli altri è diverso dalla disciplina operante in materia di comunione. Nel primo caso il rimborso è dovuto non in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari (art. 1110 c.c), ma solo quando la spesa si palesi urgente. Ciò si spiega con il fatto che nella comunione, i beni comuni costituiscono l’utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio le porzioni comuni rappresentano necessariamente utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. Tale rapporto di necessaria strumentalità caratterizza anche il cd. condominio minimo e, quindi, anche in tal caso la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile se abbia i requisiti dell’art. 1134 cod. civ. (Cass. 12.11.2011, n. 21105; Cass. 23.4.2010, n. 9743; Cass. 19.7.2007, n. 16075; Cass. s.u. 31.1.2006, n. 2046). L’urgenza degli interventi è nozione distinta dalla mera necessità di eseguirli, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, detti interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune (Cass., 6.12.1984, n. 6400; Cass., 26.3. 2001, n. 4364) o ove siano connessi alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a terzi o alla stabilità dell’edificio un danno ragionevolmente imminente, o in presenza per la necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità (Cass. 19.12.2011, n. 27519; Cass. 19.3.2012, n. 4330). Nel valutare l’urgenza occorre che le opere debbano essere eseguite senza ritardo, senza che il singolo abbia la possibilità di preavvertire gli altri condomini o l’amministratore (cfr., Cass.23.9.2016, n. 18759). In carenza di tali inderogabili condizioni non sono ammissibili indebite e non strettamente indispensabili interferenze dei singoli partecipanti alla gestione del fabbricato, la quale è riservata agli organi del condominio, essendo previsti strumenti alternativi (art.1105 c.c., comma 4) al fine di ovviare alla inerzia nella adozione o nella esecuzione di provvedimenti non urgenti, ma tuttavia necessari per la conservazione ed il godimento dell’edificio (cfr., da ultimo, Cass. 30.8.2017, n. 20528).»
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