SPESE ANTICIPATE DALL’AMMINISTRATORE; COME RECUPERARLE?
ANTICIPAZIONE DI SPESE DA PARTE DELL’AMMINISTRATORE
Spesso capita che l’amministratore di condominio anticipi delle somme di danaro per la realizzazione, spesso anche urgente, di lavori in condominio.
Nel caso in cui l’incarico cessi, l’amministratore dovrà agire per recuperare il credito e potrà farlo sia agendo nei confronti dei singoli condòmini, sia nei confronti del Condominio, in persona del nuovo amministratore.
E’ quanto stabilito dalla sentenza della Cassazione 1851-18 (1) in merito alla vicenda di un amministratore condominiale uscente che presentava nei confronti di un condominio, da lui precedentemente amministrato, un decreto ingiuntivo, per ottenere il rimborso di alcune somme anticipate.
ALCUNI ESTRATTI DELLA SENTENZA
«E’ stato allora già affermato, e va qui ribadito, che l’amministratore cessato dall’incarico può chiedere il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale sia, come avvenuto nel caso in esame, nei confronti del condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore (dovendosi considerare attinente alle cose, ai servizi ed agli impianti comuni anche ogni azione nascente dall’espletamento del mandato, che, appunto, riflette la gestione e la conservazione di quelle cose, servizi o impianti) sia, cumulativamente, nei confronti di ogni singolo condomino, la cui obbligazione di rimborsare all’amministratore mandatario le anticipazioni da questo fatte nell’esecuzione dell’incarico deve considerarsi sorta nel momento stesso in cui avviene l’anticipazione e per effetto di essa, e non può considerarsi estinta dalla nomina del nuovo amministratore, che amplia la legittimazione processuale passiva senza eliminare quelle originali, sostanziali e processuali. Soltanto ove l’ex amministratore del condominio agisca nei confronti dei singoli condomini per ottenere il rimborso di dette somme anticipate, ha rilievo il principio della limitazione del debito nei limiti delle rispettive quote, ex art. 1123 c.c.. Occorre, invero, considerare, più in generale, come ogni qual volta l’amministratore contragga obblighi con un terzo, coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l’intero debito e le singole quote, facenti capo la prima al condominio, rappresentato appunto dall’amministratore, e le altre ai singoli condomini, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione al condominio ai sensi dell’art. 1123 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, 27/09/1996, n. 8530; Cass. Sez. U, 08/04/2008, n. 9148; Cass. Sez. 6 – 2, 09/06/2017, n. 14530). Il ricorso va perciò rigettato e il Condominio ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata. »
NOTE
(1) Sentenza Cassazione Civile n. 1851 del 25/01/2018.