I giudici di Cosenza, pronunciandosi sul ricorso ex art. 709 ter del codice di procedura civile, hanno emesso una condanna di risarcimento danni in favore di un padre al quale era stato impedito di poter vedere il figlio.
Nella vicenda, l’uomo denunciava come il proprio diritto di visita nei confronti del figlio fosse puntualmente impedito dalla madre, nonostante vi fosse l’affido condiviso definito in sede di separazione della coppia, con diritto di frequentazioni del padre con incontri infrasettimanali e a weekend alternati.
La donna, a sua difesa, aveva deciso autonomamente di interrompere gli incontri, ritenendo che il figlio fosse vittima di abusi sessuali e maltrattamenti.
In conseguenza di ciò, l’uomo chiedeva l’affido esclusivo e la condanna della ex moglie al ristoro dei danni, in favore proprio e del minore.
Il giudice non accoglie la richiesta di affido condiviso avanzata dal padre e dispone l’affidamento ai servizi sociali, ripristinando al contempo il programma di incontri assistiti allo scopo di agevolare un recupero della relazione padre-figlio.
In ultima istanza, viene accolta la richiesta di risarcimento avanzata dall’uomo, in quanto l’ex moglie, con il suo comportamento, ha fortemente leso il rapporto affettivo tra padre e figlio, danneggiando il diritto del minore alla bigenitorialità.
ALCUNI ESTRATTI DELLA SENTENZA
«Infatti, qualora il genitore non affidatario o collocatario, per conseguire la modifica delle modalità di affidamento del figlio minore, denunci l’allontanamento morale e materiale di quest’ultimo, attribuendolo a condotte dell’altro genitore, a suo dire espressive di una Pas (sindrome di alienazione parentale), il giudice di merito, prescindendo dalla validità o invalidità teorica di detta patologia, è tenuto ad accertare, in concreto, la sussistenza di tali condotte, alla stregua dei mezzi di prova propri della materia, quali l’ascolto del minore, nonché le presunzioni, ad esempio desumendo elementi anche dalla eventuale presenza di un legame simbiotico e patologico tra il figlio ed ti genitore collocatario, motivando quindi adeguatamente sulla richiesta di modifica, tenendo conto che. a tale fine, e a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con l’altro genitore, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa su quest’ultimo (cfr. Cass. 6919/16).»