«I requisiti del contratto sono:
1) l’accordo delle parti;
2) la causa ;
3) l’oggetto;
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.»
L’ACCORDO TRA LE PARTI
L’accordo tra le parti è il consenso su tutti gli elementi del contratto, consenso che si perfeziona anche con la semplice accettazione di una proposta contrattuale.
L’accordo tra le parti può essere manifestato in due modi:
•Tacito ossia quando l’intenzione di stipulare il negozio/contratto è evidente dal comportamento tra le parti;
•Espresso ossia quando vi è una dichiarazione specifica, scritta o orale e di conseguenza sia chiara la volontà delle parti di concludere il contratto in questione.
LA CAUSA
La causa è la ragione pratica del contratto, è la funzione economica che il contratto produce; è l’interesse concreto o, per meglio dire, lo scopo ultimo che le parti vogliono raggiungere con la sua conclusione.
Esempio: la causa del contratto di compravendita è lo scambio della titolarità di un immobile, o di un altro diritto immobiliare, con una somma di denaro.(1)
L’OGGETTO
L’oggetto è il diritto sul quale ricadono gli effetti del contratto.
Esempio: nel contratto di compravendita, in questo caso gli oggetti del contratto sono due, il bene trasferito e la somma di denaro da versare in cambio. (2)
L’oggetto deve essere:
•Possibile;
•Lecito;
•Determinato o determinabile.
LA FORMA
La forma è il mezzo attraverso il quale si manifesta la volontà delle parti.
Nella dottrina tradizionale, la forma è il modo attraverso cui l’atto giuridico si manifesta. lo strumento di manifestazione della volontà dell’agente.
In merito alla determinabilità dell’oggetto del contratto, la Cassazione con sentenza n. 4854-12, così si è espressa:
«In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, l’esigenza della determinatezza o almeno della determinabilità dell’oggetto del contratto, sanzionata di nullità dall’art. 1418, secondo comma, in relazione agli artt. 1346 e 1325, n. 3, c.c., è soddisfatta dalla dichiarazione, che nella scrittura abbia fatto il promittente venditore, che il prezzo è stato pagato, nella specie mediante l’assunzione di tutte le spese necessarie per la costruzione dell’edificio da alienare, essendo necessariamente implicito in tale riconoscimento che anche la prestazione dovuta dal promissario compratore è stata consensualmente individuata.»
NOTE
(1) M. Di Fabio, L’atto notarile di compravendita, San Mauro Torinese, UTET, 2015 (2) P. Mancarelli, L’oggetto del contratto, Milano, Key, 2018.