QUALI SONO GLI ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO?
ATTI CHE VANNO FATTI PER ISCRITTO
Gli atti che devono farsi per iscritto sono contemplati nell’articolo 1350 del codice civile (1) :
«Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell’enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato; 11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.»
FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO-GIURISPRUDENZA
Il Tribunale di Milano, con la sentenza 5801-19, ha ribadito la necessità della forma scritta del contratto preliminare di compravendita, stabilendo che «sul requisito della forma scritta ad substantiam del contratto preliminare di compravendita immobiliare non si può dubitare, stante il chiaro tenore delle norme sopracitate, la cui ratio è ravvisabile nella circostanza che il contratto preliminare obbliga le parti alla stipula del definitivo e che, nel caso di inadempimento di una delle parti, l’altra può ottenere l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., sicché, qualora fosse ammessa la stipula del preliminare in una forma diversa da quella prevista ad substantiam per il definitivo, si consentirebbe la produzione, in modo coattivo, degli effetti di un contratto nullo…………………… Per i contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l’oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l’esistenza del diritto costituito con l’atto non esibito.»
NOTE
(1)Codice civile, Milano, Giuffè Francis Lefebvre, 2019.