OMESSO MANTENIMENTO DEI FIGLI; SI PROCEDE D’UFFICIO
L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
L’assegno di mantenimento è una forma di contribuzione economica che, nella situazione in cui i due coniugi siano separati, consiste nel versamento regolare di una somma di denaro da parte di uno dei coniugi all’altro, o ai figli. Dal matrimonio nasce l’obbligo di assistenza materiale; tale obbligo può sostanziarsi in:
▪Assegno di mantenimento al coniuge;
▪Assegno di mantenimento ai figli.
In caso di separazione, il giudice stabilisce l’obbligo di versare un assegno di mantenimento ai figli, nella valutazione di alcuni elementi quali:
▪Situazione reddituale dei genitori;
▪Esigenze del figlio;
▪Permanenza del figlio presso ciascun genitore. (1)
DOVERE DI MANTENERE I FIGLI
Il dovere di mantenere i figli è contemplato all’articolo 315 bis del codice civile:
«Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.»
OMESSO MANTENIMENTO-SI PROCEDE D’UFFICIO
Con lalegge 54-06, è stato introdotto il cosidetto «mantenimento diretto», il quale ha lo scopo di meglio attuare e concretizzare il principio di bigenitorialità, inteso come diritto ad un rapporto equilibrato. Ma quali conseguenze si corrono a non provvedere al mantenimento dei figli?
A tal proposito, è intervenuta la Cassazione che, con la sentenza 37090-19, ha chiarito come per l’omesso mantenimento dei figli, determinato dal giudice, si procede d’ufficio potendosi configurare come reato «permanente».
ALCUNI ESTRATTI DELLA SENTENZA
«La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che “in tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies, richiamata dalla previsione di cui alla L. n. 54 del 2006, art. 3, che punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli (senza limitazione di età) economicamente non autonomi, è reato perseguibile d’ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l’adempimento integrale dell’obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l’omissione si è protratta anche dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio” (Sez. 6, n. 23794 del 27/04/2017, P.G. in proc. B., Rv. 270223). Non sussistono neppure dubbi che, quanto ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, vi è continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 570-bis c.p. e quella prevista dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3 (Sez. 6, n. 56080 del 17/10/2018, G., Rv. 2747329, sicchè la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia perchè proceda a nuovo giudizio facendo applicazione dei richiamati principi di diritto.»
NOTE
(1) M. Bruno, La modifica dei provvedimenti di separazione, divorzio e tutela dei figli, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2018.
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