L’obbligo di sospensione, su tutto il territorio nazionale, imposto con il DPCM 11 marzo 2020 (e dai successivi DPCM che ne hanno esteso la durata) per le attività commerciali non incluse tra le «attività essenziali», configura una situazione che non ha precedenti e che sta producendo dubbi in merito alle conseguenze sui contratti di locazione di immobili, in cui vengono svolte, appunto attività non «essenziali».
Il lockdown (confinamento) ha infatti determinato una impossibilità temporanea del locatore, non imputabile a quest’ultimo, ad adempiere all’obbligazione, definita dall’articolo 1575 delcodice civile, di assicurare al conduttore il godimento del bene locato:
«Il locatore deve: 1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; 2) mantenerla in stato da servire all’uso convenuto; 3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.»
Tale impossibilità è: -Sopravvenuta, in quanto determinata da decreti emergenziali (emanati a partire dall’ 11 marzo 2020) -Temporanea, in quanto cessa al momento della revoca delle misure di contenimento; -Parziale, in quanto rende impossibile la prestazione di una delle parti solo parzialmente. (1)
IL CREDITO DI IMPOSTA PER IL MESE DI MARZO
Inoltre, bisogna ricordare che la sospensione di tali attività ha determinato una carenza di liquidità agli imprenditori che le esercitano in immobili concessi loro in locazione.
In tal senso, l’unico provvedimento adottato dal Governo per venire incontro alle esigenze economiche dei conduttori degli immobili è dato dall’articolo 65 delDL 18-20:
« 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attivita’ d’impresa e’ riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
2. Il credito d’imposta non si applica alle attivita’ di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed e’ utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»
In base a quanto previsto dall’articolo sopracitato, dunque, il credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, riguardante il mese di marzo 2020, si riferisce agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) ed è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa. Nessun credito di imposta sui canoni di locazione per il mese di marzo riguarderà i professionisti a partita iva.
Con la risoluzione 13/E, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato il codice tributo per poter utilizzare il credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia, è stato istituito il codice tributo «6914» denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18“, utilizzabile a partire dal 25 marzo 2020.
NOTE
(1) Epidemia da Covid-19 e conseguenze sui contratti di locazione commerciale, Diritto24, 24 aprile 2020, di Alessandro Del Guerra e Avv. Carolina Risaliti.