LE CLAUSOLE CONDIZIONALI NEL CONTRATTO; COSA SONO?
LA CONDIZIONE NEL DIRITTO
La condizione, nel diritto, è un avvenimento incerto e futuro al verificarsi del quale le parti decidono di far dipendere l’efficacia o la risoluzione dello stesso.
Il contratto condizionale è normato dall’articolo 1353 del codice civile: (1)
«Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.»
La condizione è un evento, futuro e incerto, che incide sugli effetti del contratto; di conseguenza li può sospendere o li può far venir meno. Distinguiamo una condizione sospensiva e una condizione risolutiva.
TIPI DI CONDIZIONE
La condizione sospensiva è quella dal cui verificarsi dipende l’efficacia del contratto.
Esempio: Tizio si impegna ad acquistare un immobile da Caio solo se il Comune rilascerà il permesso per costruire.
La condizione risolutiva è quella al cui verificarsi viene subordinata la cessazione degli effetti del contratto.
Esempio: Tizio acquista da Caio un terreno con la condizione che se entro un anno il Comune non emetterà il permesso di costruire, il contratto sarà considerato risolto. (2)
LA GIURISPRUDENZA SULLA CONDIZIONE SOSPENSIVA
Alcuni estratti della sentenza della Cassazione 1887-18, che in merito alla condizione sospensiva, ha statuito che «e’ vero, peraltro, che chi si sia obbligato sotto la condizione sospensiva dell’ottenimento di determinate autorizzazioni o concessioni amministrative necessarie per la realizzazione delle finalità economiche che l’altra parte si propone, ha il dovere di compiere, per conservarne integre le ragioni, comportandosi secondo buona fede (art. 1358 c.c.), tutte le attività che da lui dipendono per l’avveramento di siffatta condizione, in modo da non impedire che la P.A. provveda sul rilascio degli auspicati provvedimenti ampliativi, con la conseguenza che deve rispondere delle conseguenze dell’inadempimento di questa sua obbligazione contrattuale nei confronti dell’altra parte. A tal fine, è però necessario accertare, avuto riguardo alla situazione di fatto esistente nel momento in cui si è verificato l’inadempimento, se la condizione avrebbe potuto avverarsi, essendo certo il legittimo rilascio delle autorizzazioni o concessioni amministrative con riguardo alla normativa applicabile (Cass. Sez. 3, 02/06/1992, n. 6676; Cass. Sez. 3, 22/03/2001, n. 4110; Cass., Sez. 2, 18/03/2002, n. 3942; Cass. Sez. 3, 18/07/2014, n. 16501). Anche in tale evenienza, spetta al giudice di merito accertare se il contraente, in base ai doveri gravanti su di esso in forza dell’art. 1358 c.c., abbia omesso attività corrispondenti ad uno standard esigibile di buona fede e tali da scongiurare, altrimenti, il mancato avveramento della condizione suddetta. E la Corte d’Appello ha in proposito sia negato la sussistenza della prova che la variante progettuale avrebbe certamente ottenuto l’approvazione del Comune di (OMISSIS), sia evidenziato come la stessa variante avrebbe comportato per la B. s.a.s. dei sacrifici sotto il punto di vista economico, modificando il contenuto dell’accordo del 27 ottobre 1992.
Ora, è certo che, in un contratto diretto alla progettazione e realizzazione di opere edili, è configurabile, in capo al committente, un dovere di cooperare all’adempimento dell’esecutore dei lavori, affinchè quest’ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio, se del caso anche favorendo l’elaborazione di varianti progettuali resesi necessarie in corso d’opera, vieppiù ove, come nel caso di specie, l’approvazione del progetto sia stata elevata dalle parti a condizione di efficacia dell’intero contratto. E’ tuttavia altrettanto certo che l’obbligo, previsto dall’art. 1358 c.c., di comportarsi, in pendenza della condizione, secondo buona fede (e cioè in modo da non influire sul libero corso della condizione pendente e di non accrescere il margine d’incertezza insito nell’evento condizionante, al fine di conservare integre le ragioni dell’altra parte) non può implicare per una delle parti l’accettazione di un sacrificio di suoi diritti o legittimi interessi, nel senso di veder mutare l’equilibrio economico delle prestazioni stabilito nel contratto condizionato, nella specie modificando ed ampliando gli originari contenuti dell’oggetto della attribuzione traslativa immobiliare dovuta dalla società committente. L’obbligo di comportarsi secondo buona fede, incombente sui contraenti ai sensi degli artt. 1337,1358,1375 e 1460 c.c., è rivolto, infatti, ad impedire (e non a provocare) agli stessi un minor vantaggio, ovvero un maggior aggravio economico. Spetta in ogni caso al giudice del merito il potere dovere di identificare quale sia la parte che in concreto, violando gli obblighi di correttezza, con il suo comportamento, colposo o doloso, abbia contribuito ad alterare l’iter attuativo del contratto condizionato, in maniera da impedire l’avveramento della condizione stessa (Cass. Sez. 2, 27/02/1998, n. 2168).