L’AMMINISTRATORE USCENTE E LA CONSEGNA DEI DOCUMENTI
IL PASSAGGIO DI CONSEGNE
Con il passaggio delle consegne l’amministratore uscente trasferisce al nuovo i documenti riguardanti la gestione del condominio, consentendogli così di iniziare a svolgere il suo incarico. (1)
Il rapporto con il condominio è un contratto di mandato, in cui da un lato vi è il conferimento di un incarico verso il pagamento di un corrispettivo e dall’altro vi è lo svolgimento di un’attività in nome e per conto dei condòmini. L’amministratore di condominio, quindi, è un mandatario nello svolgimento delle sue funzioni; pertanto, sarà tenuto a eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia a norma dell’art. 1710 del codice civile.
Un momento fondamentale della vita condominiale è, certamente, il passaggio dalla gestione dell’amministratore appena cessato a quello appena nominato. Il passaggio delle consegne è normato dall’articolo 1129, ottavo comma, del codice civile:
« Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi. »
CONSEGNA DOCUMENTI E GIURISPRUDENZA
La Corte di Cassazione, con lasentenza 6760-19, in merito all’obbligo a carico dell’amministratore di consegnare, alla cessazione dell’incarico, tutta la documentazione del condominio, ha stabilito che:
« Del resto, anche prima della riforma, l’obbligo di restituzione, sebbene non previsto espressamente dalla legge, veniva desunto dalla giurisprudenza dai principi generali, costituendo uno dei momenti più delicati quello del “passaggio di consegne” fra vecchio e nuovo amministratore, dato che all’interesse di chi subentra nell’incarico di prendere il prima possibile possesso di tutta la documentazione inerente al condominio acquisito, può corrispondere il disinteresse dell’amministratore uscente a occuparsi di un condominio con il quale si è interrotto definitivamente il rapporto professionale. E d’altro canto il ritardo nel passaggio di consegne può essere fonte per il condominio di rilevanti danni. »
In pratica, la Suprema Corte ha precisato che la semplice «messa a disposizione» della documentazione condominiale non solleva l’amministratore sostituito dall’assemblea dall’obbligo di consegnare, materialmente, tutta la documentazione riguardante la gestione del condominio.
ALCUNI ESTRATTI DELLA SENTENZA
«Il ricorrente nell’asserire di aver lui stesso consegnato spontaneamente al Condominio la documentazione contabile, fonda la sua affermazione su un assunto del tutto erroneo. Infatti, la semplice messa a disposizione della stessa, non equivale ad una materiale consegna, cui peraltro l’amministratore è obbligato a norma dell’art. 1129 c.c., comma 8, come modificato dalla L. n. 220 del 2012, secondo cui “alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”. Del resto, anche prima della riforma, l’obbligo di restituzione, sebbene non previsto espressamente dalla legge, veniva desunto dalla giurisprudenza dai principi generali, costituendo uno dei momenti più delicati quello del “passaggio di consegne” fra vecchio e nuovo amministratore, dato che all’interesse di chi subentra nell’incarico di prendere il prima possibile possesso di tutta la documentazione inerente al condominio acquisito, può corrispondere il disinteresse dell’amministratore uscente a occuparsi di un condominio con il quale si è interrotto definitivamente il rapporto professionale. E d’altro canto il ritardo nel passaggio di consegne può essere fonte per il condominio di rilevanti danni. Vieppiù, secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, il mancato adempimento di tale dovere rientra tra le ipotesi per cui si può richiedere legittimamente l’adozione di un provvedimento di urgenza, finanche a norma dell’art. 700 c.p.c. (Cass. n. 11472 del 1991). Nello stesso atto di ricorso, la difesa di parte ricorrente, nel riportare un estratto delle dichiarazioni rese dal C. in sede di interrogatorio formale, si legge che la documentazione che quest’ultimo procedeva a depositare nel corso del giudizio di primo grado, era stata sempre presso lo stesso. E ciò a dimostrazione che il deposito è avvenuto solo a seguito di un preciso ordine del giudice di prime cure.»
NOTE
(1) C. Sforza Fogliani, P. Scalettaris, Il passaggio delle consegne nel condominio, Piacenza, La Tribuna, 2018.
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