L’amministratore di condominio è considerato un mandatario, con conseguente applicazione delle norme sul mandato e quindi con la possibilità di rinunciare all’incarico.
L’articolo 1727 del codice civile recita:
« Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa e’ tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.
In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento grave da parte del mandatario.»
DIMISSIONI DELL’AMMINISTRATORE-ART. 1129
L’articolo 1129 del codice civile, ottavo comma, in merito alle dimissioni dell’amministratore:
«Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi ».
In sostanza, l’amministratore di condominio che vuole dimettersi, al fine di procedere in maniera corretta, dovrà:
▪Informare i condòmini della propria decisione e, simultaneamente, procedere alla convocazione di un’assemblea per consentire alla compagine condominiale di nominare un sostituto;
▪Continuare ad esercitare l’incarico di gestione fino a quando l’assemblea non abbia provveduto a nominare un suo sostituto.
LE PROCEDURE PER DIMETTERSI
Ovviamente, non c’è nessuna norma che possa costringere l’amministratore nel continuare a svolgere un mandato contro la sua volontà.
Ci sono delle tempistiche e dei limiti entro cui, però, l’amministratore deve muoversi prima di rassegnare le sue dimissioni.
L’amministratore deve, prima di tutto, convocare l’assemblea di condominio, -che potrà essere ordinaria o straordinaria- , il cui primo ordine del giorno sarà:
«Dimissioni irrevocabili con nomina e relativo compenso del nuovo amministratore di condominio»
La convocazione dell’assemblea dovrà essere eseguita 15 giorni prima della data dell’assemblea.
L’amministratore dimissionario, in sede di assemblea, non avrà l’obbligo di definire i motivi che lo hanno portato a scegliere di dimettersi.
In tale sede, ogni condòmino può indicare un nuovo amministratore agli altri condòmini; anche l’amministratore può suggerire un suo sostituto se lo ritiene opportuno.
Nel caso in cui l’assemblea non dovesse procedere alla nomina di un sostituto, l’amministratore dimissionario potrà fare istanza all’Autorità Giudiziaria per chiedere la nomina di un nuovo amministratore amministratore.
Essendo tale procedimento di «volontaria giurisdizione» sarà esente dal preventivo tentativo di mediazione obbligatoria. (1) L’amministratore dimissionario è nel pieno diritto di liberarsi di un condominio che non ha più intenzione di amministrare; se l’assemblea condomiale non ne nomina uno nuovo, sarà un giudice a farlo.
DIMISSIONI E ISTANZA AL TRIBUNALE
La facoltà dell’amministratore a dimettersi, è stata ribadita anche dalla sentenza 2496-15del Tribunale di Napoli:
«considerato altresì che la norma invocata dal ricorrente, subordina l’intervento sostitutivo del tribunale alla esistenza di un condominio avente un numero di condomini superiore a otto ed all’incapacità dell’assemblea di nominare un amministratore; ritenuta provata la sussistenza di ambedue i requisiti: dal verbale assembleare prodotto emerge infatti che i partecipanti alla collettività condominiale sono più di otto e che l’assemblea, nel corso della quale avrebbe dovuto procedersi alla nomina del nuovo amministratore a seguito delle dimissioni rassegnate dal ricorrente, non ha potuto validamente costituirsi per mancanza di numero legale;»
NOTE
(1) Così come previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 28-10.