Il trust è l’atto con cui il disponente trasferisce un bene nell’ambito patrimoniale di un altro soggetto, detto trustee.
L’istituto del trust origina dal sistema giuridico straniero e solo da qualche anno si è diffuso nel nostro sistema.
Ovviamente, lo strumento del trust richiede il pagamento delle imposte di registro.
TRUST E IMPOSTA DI REGISTRO
E’ necessario, innanzitutto, specificare se l’atto istitutivo di trust sia da includere tra gli atti onerosi, e quindi tassabili, ai sensi dell’articolo 9 della Tariffa(1) come:
«1.Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale: 3% »
o tra gli atti a titolo gratuito, i quali, questi ultimi, saranno tassati in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa: (2)
« 1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all’art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all’art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5,11, 11-bis e 11-ter; atti di ogni specie per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta in misura fissa: 168,00 € »
La Cassazione, con la sentenza n. 975-18, ha chiarito che, all’atto costitutivo del Trust si paga l’imposta di registro in misura fissa:
« …….. è errata l’affermazione dell’Agenzia delle Entrate per cui il trasferimento dei beni in trust, pur non avendo natura onerosa, deve ritenersi operazione di carattere patrimoniale, come tale comunque assoggettabile, sin da subito, ad imposta, nella misura proporzionale del 3% ex art. 9 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. Quanto detto vale anche per le imposte ipotecaria e catastale, giacché va ricordato che l’atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo), postula l’applicazione di dette imposte in misura fissa (art. 1 del D.Lgs. n. 347 del 1990 e 4 dell’allegata tariffa, quanto all’ipotecaria; art. 10, comma 2, del D.Lgs. cit., quanto alla catastale).Orbene, nella sentenza impugnata, a confutazione della tesi sostenuta delle contribuenti circa l’applicabilità dell’art. 11 della tariffa si attribuisce decisivo rilievo alla insussistenza, nella fattispecie negoziale de qua, di un passaggio di beni o diritti (trust fund), dal disponente (settlor), sotto il controllo di un <amministratoreᐳ al fine di gestirli nell’interesse di uno o più beneficiari (beneficiaries) in ragione del perseguimento della finalità istitutiva del Trust ………………., stante la mancata previsione, in capo al dichiarato trustee, di un “obbligo di restituzione in un tempo prefissato” della dotazione patrimoniale, costituita da beni immobili, in grado di manifestare la natura interinale degli effetti traslativi, l’effetto di segregazione degli stessi beni per la realizzazione della predetta finalità, il carattere propriamente fiduciario dei compiti assunti dall’ <amministratoreᐳ in conformità della volontà espressa dal disponente.»