L’IMU, acronimo di Imposta Municipale Unica, ha sostituito la vecchia Ici, l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali. Istituita con lalegge 147-13, a partire dal 2012, ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati. Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
L’abitazione principale, vale a dire l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare risiedono abitualmente, è stata assoggettata all’IMU negli anni 2012 e 2013. (1)
LE ABITAZIONI PRINCIPALI SONO ESENTI DA IMU
A partire dall’anno 2014, invece, la legge 147 del 2013 ha stabilito l’abolizione dell’IMU per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Generalmente, quindi, questa imposta è pagata dal proprietario.
IMU A CARICO DEL CONDUTTORE
La Cassazione, con la sentenza 6882-19, ha di fatto sancito la legittimità della clausola contrattuale che attribuisca al conduttore di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativo ai beni locati, lasciando manlevato il locatore.
Con questa decisione, la Cassazione ha certificato la compatibilità tra l’articolo 53 della Costituzione:
«Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.»
e la clausola, inclusa in un contratto di locazione ad uso non abitativo, mediante la quale le parti avevano definito la traslazione delle imposte sulla proprietà (ICI e poi IMU) dal proprietario al conduttore.
ALCUNI ESTRATTI DELLA SENTENZA
«Deve del pari preliminarmente porsi in rilievo che (come sottolineato già da Cass., Sez. Un., 5/1/1985, n. 5 e ripreso nell’ordinanza di rimessione) la questione del patto traslativo d’imposta non espressamente vietato da specifiche norme di legge (al riguardo, oltre alla disciplina dell’INVIM sopra richiamata, va fatto in particolare richiamo alla L. n. 246 del 1963, art. 40, prevendente la sanzione della nullità per i patti diretti a trasferire l’onere fiscale ad altri che non siano i soggetti del contributo di miglioria; al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 18, sull’I.V.A.; al D.P.R. n. 643 del 1972, art. 16, in tema di imposta sugli spettacoli; al D.P.R. n. 634 del 1972, art. 60, in tema di imposta di registro; al D.P.R. n. 642 del 1972, art. 23, in tema di imposta di bollo; al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 23, 24, 25, 25 bis, 26, 27 e 28, per le imposte dirette) rimane invero estranea alla normativa comunitaria, attenendo alla mera disciplina interna (come risulta confermato in particolare da Corte Giust., 16/1/2014, n. 226 (C – 226/12) e da Corte Giust., 6/11/2011, n. 398 (C – 398/09), ove tale patto si è ritenuto di per sè non in contrasto con la normativa comunitaria, potendo assumere viceversa rilievo in caso di violazione di altri principi o norme, come ad esempio nell’ipotesi in cui esso determini un abusivo squilibrio nei contratti dei consumatori o integri l’abuso del diritto (in ordine al quale v. Corte Giust., 21/2/2006, C – 255/02)).»
NOTE
(1) C. Carpenedo, I tributi locali nel 2019, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2019.
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