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IMPUGNARE UNA DELIBERA CONDOMINIALE; SENTENZE RECENTI
IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA CONDOMINIALE
La delibera condominiale è l’atto attraverso il quale l’assise condominiale decide su un argomento d’interesse generale.
Ogni deliberazione, relativa ai vari punti all’ordine del giorno, per essere valida, deve conseguire un numero di voti uguale o superiore a quello previsto dalla legge.
Questi aspetti partecipano a rendere una delibera assembleare valida.
L’impugnazione di una delibera assembleare è prevista dall’articolo 1137 codice civile:
«Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.
L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.»
SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 5611-19:
«La legittimazione all’impugnazione ex art. 1137 c.c., e cioè la qualità di condomino assente, dissenziente o astenuto, deve essere provata dall’attore (non bastandone la semplice allegazione); mentre l’accertamento del difetto di legittimazione ad impugnare la deliberazione dell’assemblea, in quanto tale da compiere anche d’ufficio ad opera del giudice, non va soggetto a preclusioni, non potendosi accordare siffatta azione a chi non abbia titolo per farla valere.»
SENTENZA DELLA CASSAZIONE 27162-18:
In tema di delibere condominiali, la legittimazione ad impugnare spetta al solo condomino e non anche chi appaia tale. Ciò posto, nel caso di leasing immobiliare, l’utilizzatore di una unità immobiliare sita in condominio, pur apparendo come condomino, avrà titolo per partecipare all’assemblea condominiale ed eventualmente ad impugnare la relativa delibera, analogamente al conduttore, solo se si verte in tema di riscaldamento; in ogni altra ipotesi l’utilizzatore è carente di legittimazione non essendo titolare di un diritto reale.
FONTI
Quotidiano Giuridico, 2018
PER APPROFONDIRE:
www.altalex.com/documents/news/2018/01/10/impugnazione-delibere-condominiali