IMPOSTA DI REGISTRO NEL TRUST; RESPONSABILITA’ DEL NOTAIO
DEFINIZIONE DI TRUST
Il trust è un istituto di origine anglosassone, strutturato con diversi soggetti:
▪Soggetto disponente (settlor), che trasferisce un proprio diritto ad un’altra persona;
▪Soggetto gestore (trustee), il quale, in base alle istruzioni ricevute dal settlor, istruzioni ricevute dal settlor, ritrasferisce il diritto ad un terzo beneficiario (beneficiary);
▪Soggetto beneficiario (beneficiary), il beneficiario del trust. (1)
I DIVERSI MOMENTI DEL TRUST
Il trust consta di diversi momenti: ▪Atto istitutivo; ▪Atto dispositivo; ▪Operazioni compiute durante il trust; ▪Trasferimento dei beni ai beneficiari.
L’atto istitutivo del trust è un atto pubblico che si stipula presso un notaio.
Come ogni atto pubblico, richiede il pagamento di imposte, ai sensi del D.Lgs. 347-90, così come chiarito dall’Agenzia delle entrate: (2)
«Gli atti inter vivos o mortis causa riconducibili nell’ambito dell’imposta sulle successioni e donazioni che comportino il trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari, sono altresì soggetti all’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale. Queste ultime imposte sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di tali atti e per la loro voltura catastale, secondo le modalità stabilite dal Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale, approvato con DLGS. 31 ottobre 1990, n. 347 (di seguito TUIC). In particolare, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute con l’aliquota proporzionale, pari rispettivamente al 2 e all’1 per cento, solo per le disposizioni e gli atti ad effetto traslativo.»
RESPONSABILITA’ DEL NOTAIO PER LE IMPOSTE
Il notaio, riceve il pagamento delle imposte che, egli stesso, verserà alle casse dello Stato.
Con la sentenza della Cassazione 15450-19, è stato ribadito il principio della responsabilità del notaio, in via solidale con i contraenti, unicamente in merito all’imposta principale, e non già a quelle suppletive o complementari.
ALCUNI ESTRATTI DELLA SENTENZA
«In un contesto nel quale l’impulso di modernizzazione affidato al D.Lgs. n. 463 del 1997, ha comportato il semplice adeguamento di alcuni profili operativi (essenzialmente di liquidazione e riscossione) della disciplina-base di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, senza tuttavia stravolgerne i principi fondamentali, si pone allora il problema di definire ed individuare in concreto la tipologia dell’unica imposta per la quale – pur nell’ambito della procedura automatizzata – può essere invocata la responsabilità del notaio, appunto quella “principale”. E nel fare ciò resta dirimente quanto stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 42, secondo cui “è principale l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l’imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio; è complementare l’imposta applicata in ogni altro caso”. Questa definizione legislativa ricomprende nella nozione di imposta principale un duplice prelievo: sia quello direttamente versato al momento della registrazione (quale imposta principale contestuale o “autoliquidata”), sia quello integrativamente richiesto dall’ufficio allo scopo di correggere errori od omissioni incorsi nella autoliquidazione medesima (c.d. imposta principale “postuma”). Al di là di questi limiti, l’imposta deve ritenersi complementare (oppure, in caso di errori dell’ufficio, suppletiva). Tornando al disposto di partenza, il D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3 ter, prevede una particolare procedura di controllo automatizzato dell’autoliquidazione, attribuendo all’amministrazione finanziaria la potestà di notificare al notaio un avviso di liquidazione integrativo, dal quale scaturisce la possibilità, per il notaio medesimo, sia di pagare entro i 15 giorni successivi senza interessi moratori nè sanzioni, sia di eventualmente compensare il proprio debito di rettifica con il credito risultante per le somme da lui versate in eccesso su altre registrazioni telematiche autoliquidate.»
NOTE
(1) F. Corradi, E. Righetti, Formulario delle successioni delle donazioni e del trust, le formule essenziali immediatamente utilizzabili, Piacenza, La Tribuna, 2017. (2)Con la Circolare 3/E/2008.