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IL TRUST FAMILIARE E’ REVOCABILE?
REVOCABILITA’ DEL TRUST FAMILIARE
Il trust è istituto giuridico di diritto anglosassone, che non è regolamentato da un’apposita normativa italiana italiana, ma è riconosciuto dal nostro ordinamento attraverso la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985.
Lo scopo del trust è quello di separare dal patrimonio di un soggetto alcuni beni per il raggiungimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari o per il perseguimento di una determinata finalità.
Una delle finalità del trust è quella della tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili; il trust familiare.
Attraverso il trust familiare il patrimonio conferito, viene destinato alle necessità della famiglia.
Ma il trust familiare, essendo un atto a titolo gratuito, è revocabile.
Questo il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza 9320-19.
MASSIMA DELLA SENTENZA
La costituzione di un trust finalizzato al mantenimento del tenore di vita dei familiari beneficiari è da considerarsi sempre a titolo gratuito, anche se è previsto un compenso per il trustee dei beni conferiti. Pertanto, se l’atto di conferimento pregiudica i creditori del setto, è possibile per quest’ultimi agire in revocatoria.
A ricordare tale regole è la Cassazione confermando l’annullamento di un trust familiare composto da un appartamento, sul quale si erano già rivolte le attenzioni dei creditori.
Fonte:
Guida al diritto 2019, 18, 21.
ALCUNI ESTRATTI DELLA SENTENZA
«Al riguardo, occorre ribadire che il negozio istitutivo di un trust, per considerarsi a titolo oneroso, deve essere posto in adempimento di un obbligo e dietro pagamento di un corrispettivo. Tanto si verifica, ad es., nei c.d. trust di garanzia, che sono istituiti da un debitore in seguito ad un accordo con i propri creditori. Al contrario, se il trust viene posto in essere in virtù di una spontanea determinazione volitiva del disponente e in mancanza di un vantaggio patrimoniale, l’atto costitutivo del trust deve essere considerato a titolo gratuito, come per l’appunto si verifica nel caso di trust familiare in esame (nel quale il disponente rivestiva anche la qualità di beneficiario). In ogni caso l’onerosità dell’atto di disposizione patrimoniale non può essere posta in relazione all’eventuale compenso stabilito per l’opera del trustee, in quanto l’onerosità dell’incarico affidato a quest’ultimo attiene (non al rapporto di trust, ma) all’eventuale remunerazione per il mandato conferito. Onerosità e gratuità vanno poste in relazione all’interesse che qualifica il rapporto di trust (che è quello del beneficiario).
Occorre aggiungere che il ricorrente ha sì dedotto in ricorso (p. 6) che la questione della gratuità ovvero della onerosità dell’atto di trasferimento era stato il thema decidendi della controversia e (p. 10) che gli atti a contenuto immobiliare connessi all’istituzione del Trust (………………) erano caratterizzati dalla presenza di un corrispettivo negoziale (circostanza questa che ne escludeva la natura gratuita), nel senso che il trustee – a fronte dell’assunzione di un fascio di obbligazioni (di custodia, di amministrazione e di rendiconto) nei confronti dei soggetti beneficiari del trust – aveva diritto ad un corrispettivo in denaro ed alla fornitura della provvista necessaria all’assolvimento delle obbligazioni, che aveva contratto e relativamente alle quali aveva percepito l’erogazione di un compenso. Tuttavia, inammissibilmente, i relativi dati fattuali non sono stati riportati in ricorso e neppure sono stati esposti per sintesi; e la banca controricorrente, senza essere smentita sul punto, ha financo dedotto che nel giudizio di primo grado il ricorrente aveva espressamente affermato che l’atto istitutivo del trust aveva natura diversa dagli atti onerosi (e, in particolare, avrebbe rivestito la natura di “atto neutro”). In ogni caso, nella specie, resta insuperata la natura volontaria della costituzione del trust.»
NOTE
(1) A. Ferrari, Fondo patrimoniale e trust familiare, Milano, Giuffrè, 2017.
PER APPROFONDIRE:
www.tidona.com/il-trust-familiare-e-sempre-atto-a-titolo-gratuito-revocabile-ex-art-2901-c-c-su-domanda-del-creditore/
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