«Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.»
Il contratto telematico è il contratto stipulato attraverso l’uso di un pc, ossia attraverso l’accordo tra soggetti che usano strumenti informatici tra loro connessi e che, di conseguenza, non sono presenti nello stesso luogo.
Il contratto telematico è disciplinato, oltre che dalle norme sui contratti, anche dai seguenti provvedimenti normativi:
•Contratto stipulato per posta elettronica: Il contratto viene stipulato attraverso la mail, ossia la dichiarazione di volontà si trasmette per mezzo della posta elettronica.
Il contratto è da ritenersi perfezionato quando l’accettazione alla proposta contrattuale inviata via email raggiunge l’indirizzo di posta elettronica del soggetto proponente.
Gli indirizzi di posta elettronica sono idonei, da un punto di vista giuridico, a ricevere dichiarazioni di volontà al fine di definire un contratto. Il mittente dovrà provare di aver inviato la comunicazione all’indirizzo del provider (il fornitore sei servizi internet); il contratto, quindi, si perfeziona nel momento in cui l’accettazione conforme alla proposta giunge nel casella dei messaggi del provider, eccetto i casi in cui il destinatario dimostri di essersi trovato nell’incolpevole impossibilità di averne notizia.
•Contratto stipulato con accesso a sito internet: L’esempio classico riguarda la compilazione di un form con indicazione anche dei numeri della carta di credito.
Questo tipo di comunicazione si configura come una manifestazione reale del consenso.
Le garanzie in capo al consumatore: Il venditore è obbligato a fornire al consumatore in modo chiaro e preciso una serie di informazioni relative:
•Alle caratteristiche del bene oggetto del contratto telematico;
•Identità, indirizzo e contatti del venditore;
•Costo comprensivo di imposte e spese previste per la spedizione;
•Modalità di pagamento;
•Data entro cui il bene verrà consegnato;
•Modalità attraverso le quali recedere dal contratto.
DIRITTO DI RECESSO NEL CONTRATTO TELEMATICO
Il diritto di recesso (articoli 52 e seguenti del codice del consumo) può essere esercitato entro 14 giorni dal ricevimento del bene da parte del consumatore o, se si tratta di un servizio, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.
Se gli obblighi informativi non siano stati rispettati, ma il venditore pone rimedio successivamente a tale omissione, il diritto di recesso potrà essere esercitato entro 14 giorni dal momento in cui gli obblighi sono stati soddisfatti. Se il venditore non dovesse trovare rimedio alle omissioni informative, il diritto di recesso potrà essere esercitato sino a 12 mesi e 14 giorni dopo il ricevimento dei beni o la conclusione del contratto di servizio.