IL CONIUGE SUPERSTITE SEPARATO E IL DIRITTO DI ABITAZIONE
IL DIRITTO DI ABITAZIONE
Il diritto di abitazione è disciplinato dall’articolo 1022 del codice civile:
«Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.»
L’abitazione è un diritto reale che consiste nel godimento di una casa con finalità abitative; è un diritto reale di godimento su bene altrui. E’ un diritto personale e non è possibile trasferirlo a terzi.
Il diritto di abitazione, al pari di quello d’uso, non può essere ceduto né dato in locazione. (1)
In caso di morte dei uno dei coniugi, il diritto di abitazione spetta a quello superstite e si acquisisce in seguito all’apertura della successione ereditaria, così come stabilito dall’articolo 540 del codice civile:
«A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.»
CONIUGE SUPERSTITE SEPARATO-DIRITTO DI ABITAZIONE
Quindi, al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione; e in caso di separazione?
Per la Cassazione, con la sentenza 15277-19, il diritto di abitazione non spetta al coniuge superstite qualora sia precedentemente intervenuta una separazione legale dal de cuius.
ALCUNI ESTRATTI DELLA SENTENZA
«Fatto è, però, che il principio da cui muove la censura, e cioè che lo stato di separazione non costituisce ostacolo al riconoscimento dei diritti sulla casa familiare a favore del coniuge, benchè sostenuto in dottrina, non è condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, che ravvisa nella separazione personale un ostacolo insormontabile al sorgere dei diritti d’abitazione e d’uso. “In caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l’impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare faccia venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell’attribuzione dei diritti in parola. Se, infatti, per le ragioni esposte, il diritto di abitazione (e il correlato diritto d’uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare, è evidente che l’applicabilità della norma in esame è condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorchè, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi” (Cass. n. 13407/2014). A tale principio la Corte ritiene doversi dare continuità. La circostanza che, nella specie, la casa familiare era stata attribuita al coniuge in virtù di previsione della separazione consensuale omologata, a un attento esame, non introduce un elemento che possa giustificare la diversa considerazione della vicenda. Rimane infatti valida la considerazione, su cui è essenzialmente fondata la tesi giurisprudenziale contraria al riconoscimento dei legati al coniuge separato, della mancanza della convivenza fra i coniugi al tempo di apertura della successione.»
NOTE
(1) R. Nocera, Usufrutto, uso e abitazione, Milano, Key, 2018.