Il trust è un istituto giuridico, di origine anglosassone, che ha come scopo quella di tenere distinti dal patrimonio di un soggetto, determinati beni, per il raggiungimento di specifici interessi.
L’istituto e lo strumento del “trust” pur non essendo disciplinato in modo specifico da alcuna norma di diritto interno è considerato come “legittimo” in virtù della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, entrata in vigore il 1 gennaio 1992. La Convenzione dell’Aja è stata ratificata, in Italia, con la legge 364-89.
L’obiettivo del trust è quello di tutelare determinati beni che appartengono ad un soggetto. (1)
Questo strumento è adoperato essenzialmente da:
•Professionisti che esercitano mestieri a rischio e che quindi hanno la necessità di tutelare il proprio patrimonio dall’aggressione di terzi;
•Soggetti che intendono tutelare il proprio patrimonio assegnandone la gestione ad un fiduciario.
FINALITA’ DEL TRUST
•Tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili;
•Finalità successorie, al fine di protoggere un complesso patrimoniale nei passaggi generazionali;
•Scopi commerciali;
•Beneficenza.
TIPOLOGIE DI TRUST
•Trust familiare, a tutela di minori o diversamente abili;
•Trust immobiliare, finalizzato alla tutela di beni immobili personali che, esclusi dal patrimonio aziendale, diventano impignorabili.
•Trust commerciale, finalizzato ad assicurare l’adempimento delle obbligazioni del Disponente;
•Trust liquidatori, utilizzato nelle crisi d’impresa e con il compito di garantire i creditori;
•Trust di scopo, adoperato in operazioni commerciali;
•Trust di beneficenza, finalizzato a conferire, beni mobili o immobili, a progetti di beneficenza.
I SOGGETTI DEL TRUST
•Il Disponente (Settlor), che istituisce il Trust e conferisce taluni beni in Trust, assegnandone il controllo al Trustee;
•Il Trustee, che è colui al quale viene assegnata la gestione dei beni conferiti dal Disponente, e ha il compito di gestirli secondo le indicazioni ottenute dal Disponente;
•ll Beneficiario, che è il destinatario nel cui interesse vengono amministrati i beni in Trust.
Eventualmente, ma non necessariamente, è prevista anche la figura del Protector, persona fisica e professionista di fiducia del Disponente e che garantisce la correttezza delle attività svolte dal Trustee sostituendosi, in caso di necessità, ad esso.
NOTE
(1) M. Lupoi, Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario, Milano, Giuffrè, 2015.