Il recesso è la manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.
Attraverso il recesso una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1372 del cod. civ., secondo il quale il contratto può essere sciolto solo per mutuo consenso o per le altre cause ammesse dalla legge.
La disciplina del recesso è contenuta nell’articolo 1373codice civile:
«Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. È salvo in ogni caso il patto contrario.»
DUE TIPOLOGIE DI RECESSO
Esistono due tipologie di recesso:
•Recesso previsto da una norma di legge: esempio: la legge consente al dipendente di recedere in qualsiasi momento da un contratto di lavoro subordinato.
•Recesso previsto da una clausola contrattuale: Il diritto di recesso si esercita comunicando la volontà alla controparte per mezzo di lettera raccomandata A/R.
AMBITI DEL RECESSO
Il recesso è usato in diversi ambiti.
•Codice del consumo E’ previsto dall’articolo 52, il quale contempla che «il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 56, comma 2, e all’articolo 57»
•Contratto di appalto L’articolo 1671, codice civile, prevede il recesso sia per l’appaltatore che per il committente:
«Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.»
•Diritto societario
Il socio di una società, sia di persone che di capitali, può recedere dalla compagine sociale. In particolare, l’articolo 2473, codice civile, prevede come «i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale»