CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER MAIL ORDINARIA; E’ LEGITTIMO?
MODALITA’ PER CONVOCARE L’ASSEMBLEA
L’amministratore di condominio, per convocare l’assemblea, deve preparare un avviso di convocazione e portarlo a conoscenza di tutti i condòmini, con un preavviso di almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Nel caso in cui l’avviso non dovesse rispettare questi tempi, il condòmino interessato può contestare l’assemblea entro 30 giorni. (1)
In caso di omessa o tardiva convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo stabiliti per lo svolgimento della riunione, oltre all’ordine del giorno.
L’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere inoltrato per mezzo di: •Lettera raccomandata; •PEC; •Fax; •Foglio consegnato a mano e controfirmato per accettazione in copia;
CONVOCAZIONE ANCHE PER MAIL ORDINARIA
Sostanzialmente, è necessario avere la prova dell’avvenuta ricezione dell’invito, al fine di tutelarsi da eventuali contestazioni da parte dei condòmini.
Generalmente, la mail ordinaria non consente di avere la sicurezza del ricevimento, a differenza della PEC che è equipollente ad una raccomandata A/R. La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza 4-19, ritiene che anche la mail ordinaria può essere valida ai fini della convocazione, se è lo stesso condòmino ad aver espressamente richiesto all’amministratore di ricevere le comunicazioni ufficiali sulla mail ordinaria e non sulla PEC.
ALCUNI PASSAGGI DELLA SENTENZA
«Premesso che costituisce semplice errore materiale l’aver dimenticato di riportare in dispositivo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiaramente indicata in motivazione, osserva il Collegio che, se invero è corretto ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la comunicazione PEC, posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell’avviso, tuttavia nel caso in esame è stato lo stesso condomino Al. ad aver richiesto la comunicazione avverso un mezzo “informale” quale la e.mail, non avendo egli indicato un indirizzo PEC bensì l’indirizzo, mail, (omissis…). Ne consegue che l’invio della mail per come dimostrato dal Condominio appellato ha rispettato le forme indicate dal condomino.»
NOTE
(1) A. Gallucci, La convocazione dell’assemblea di condominio, Milano, Giuffrè, 2016.