CONTROVERSIA PER L’ANTENNA SUL TETTO; CHI GIUDICA?
ANTENNA SUL TETTO
Assicurare cavi elettrici ai muri condominiali e installare sui tetti o sulle terrazze comuni antenne TV e centraline elettroniche, rientra nell’uso di detti beni.
Eventuali controversie che possano scaturire da divieti contemplati nel regolamento condominiale o previsti da un apposita delibera assembleare, sono di competenza del Giudice di Pace, ai sensi dell’articolo 7 del codice di procedura civile:
«Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro.
È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che supe-rino la normale tollerabilità.
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.»
«Costituisce principio ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui le sentenze del giudice di pace, in tutti i casi in cui le controversie superino il valore di due milioni di lire o la competenza gli sia attribuita per materia ai sensi dell’art. 7 c.p.c., comma 3, nn. 1, 2 e 3, (qualunque ne sia il valore), devono essere impugnate mediante l’ordinario mezzo dell’appello ex art. 339 c.p.c., comma 1, e non con il ricorso per cassazione; e ciò anche quando il giudice di pace abbia ritenuto di decidere la controversia non secondo diritto ma secondo equità, erroneamente estendendo il potere attribuitogli dall’art. 113 c.p.c., comma 2, ad ipotesi estranee alla specifica previsione normativa, dovendo a tal fine considerarsi non il contenuto della decisione ma la natura e l’oggetto della controversia. Pertanto l’impugnazione con ricorso per Cassazione delle sentenze emesse dal giudice di pace è consentita, per il combinato disposto dell’art. 113 c.p.c., comma 2, e art. 339 c.p.c., comma 3, unicamente ove trattisi di sentenze con le quali si sia decisa una controversia il cui valore non superi i L. due milioni, ora Euro 1.100,00 (Cass., n. 12854 del 2007; Cass., n. 2973 del 2006; Cass., n. 2862 del 2006; Cass., n. 899 del 2005; Cass., n. 11933 del 2002; Cass., n. 14527 del 2001). Nella specie, con l’atto introduttivo del giudizio il ……………….. ha chiesto la condanna del condomino, attuale ricorrente, alla rimozione dell’antenna satellitare installata sul terrazzo condominiale, assumendo che tale installazione era avvenuta senza l’autorizzazione del . La domanda, quindi, rientrava nella competenza del giudice di pace non per ragioni di valore, ma per ragioni di materia, ai sensi dell’art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2, in base al quale il giudice di pace “è competente qualunque ne sia il valore: (…) 2) per le cause relative alla misura e alle modalità d’uso dei servizi di case.Questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare che “l’assicurare cavi elettrici ai muri comuni condominiali e l’istallare sui muri stessi o su tetti o su terrazze pure comuni centraline elettroniche ed TV configura una modalità di uso di detti beni, onde la controversia nella quale si discuta della legittimità o meno di tale forma di utilizzazione, perchè contraria ad una espressa esclusione posta dal regolamento condominiale o da una deliberazione assembleare ovvero perchè incompatibile con l’esercizio da parte degli altri condomini di loro concorrenti facoltà della stessa natura sul medesimo bene, concerne non il diritto di comproprietà o il diritto di esercitarne in generale le relative facoltà, ma soltanto il limite qualitativo o quantitativo, a seconda della contestazione sollevata, della particolare facoltà di utilizzare in tal guisa i beni comuni e rientra, pertanto, nella competenza per materia del Giudice di Pace ai sensi dell’art. 7 c.p.c, (Cass., n. 14527 del 2001).»