CONDOMINO CHE FA CAUSA AL CONDOMINIO; CHI PAGA L’AVVOCATO?
CONTROVERSIE IN CONDOMINIO
Le controversie condominiali e le liti tra condòmini e condominio sono molto frequenti.
Nel caso in cui un condòmino dovesse agire legalmente contro il condominio, nella persona dell’amministratore, dovrà farsi carico delle spese legali e di quelle annesse per le consulenze?(1)
La Cassazione, con la sentenza 1629-18, ha dato risposta negativa.
Il singolo condòmino, che agisce contro il proprio condominio, non sarà tenuto a farsi carico delle spese per la difesa del condominio, avente veste di sua controparte processuale.
Secondo quanto contenuto nella sentenza, è quindi nulla la deliberazione dell’assemblea condominiale che, al termine di un contenzioso tra condominio e singolo condòmino, stabilisca di porre a carico di quest’ultimo, in proporzione alla sua quota, il pagamento delle spese versate dal condominio per l’intervento del legale. Da ciò deriva che non possono trovare applicazione gli articoli 1101 e 1132 codice civile.
ART. 1101 CODICE CIVILE
«Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.»
ART. 1132 CODICE CIVILE
«Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.»
ALCUNI ESTRATTI DELLA SENTENZA
« Peraltro, la Corte d’Appello di ……………… ha fatto corretta applicazione dell’orientamento secondo cui è nulla la deliberazione dell’assemblea condominiale che, all’esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 c.c. Questo orientamento spiega come nell’ipotesi di controversia tra condominio e uno o più condomini, la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall’amministratore (Cass. Sez. 2, 18/06/2014, n. 13885; Cass. Sez. 2, 25/03/1970, n. 801).
E’ quindi da considerare nulla per impossibilità dell’oggetto la deliberazione dell’assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, l’obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino, e neppure, perciò, trovando applicazione in tale ipotesi l’art. 1132 c.c.
NOTE
(1) G.G. Ciaccia, Il condominio e l’amministratore nella gestione delle liti, con formulario e giurisprudenza / prefazione di Francesco Sbordone, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015.