Ai sensi dell’articolo 130 delcodice del consumo, i diritti del consumatore sono:
«1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell’entità del difetto di conformità;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. 6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.» (1)
IL DIRITTO ALL’ INTEGRALE RISARCIMENTO DEL DANNO
«Tra i diritti che competono al consumatore, “nel caso di difetto di conformita’”, l’articolo 130 cod. consumo, comma 2 non annovera il diritto al risarcimento del danno cagionato dall’inadempimento. Cio’ non significa peraltro che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie: il diritto al risarcimento del danno rientra senz’altro fra i “diritti” attribuiti al consumatore da “altre norme dell’ordinamento giuridico” italiano (articolo 135 cod. consumo). Senza che sia minimamente necessario prendere posizione sulla complessa problematica della garanzia nella vendita di beni di consumo, agli effetti che qui rilevano e’ sufficiente fermarsi alla considerazione che, nella specie, il consumatore ha chiesto in via principale solamente la eliminazione dei vizi e, in via subordinata, solamente il risarcimento del danno. Costituisce consolidato orientamento di questa Corte, in materia di garanzia per vizi nella vendita, che il compratore puo’ esercitare l’azione di danni da sola, cioe’ senza chiedere ne’ la risoluzione, ne’ una riduzione del prezzo. Or bene analoga facolta’ non puo’ essere negata al consumatore, qualora ricorra una delle situazioni di cui all’articolo 130 cod. consumo, comma 7 che contempla in primo luogo proprio la situazione che la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose. E’ osservazione comune come l’articolo 135 faccia espressamente salvi i “diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico” allo scopo di assicurare all’acquirente di beni di consumo uno standard di tutela piu’ elevato rispetto a quello realizzato dalla direttiva n. 44/1999. Secondo la corrente opinione dottrinaria, condivisa dalla giurisprudenza, il risarcimento del danno ha lo scopo di porre il compratore in una posizione economicamente equivalente non a quella in cui si sarebbe trovato se non avesse concluso il contratto o se l’avesse concluso a un prezzo inferiore, ma a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi. “ La circostanza che un determinato prodotto si riveli inidoneo ad essere adoperato secondo le modalita’ indicate dal venditore e possa esserlo solo con modalita’ piu’ dispendiose (per tempi di lavorazione e quantita’ da impiegare) ben puo’ esser valutata dal giudice di merito ai fini del risarcimento del danno, oltreche’ sotto l’aspetto della riduzione del prezzo poiche’ quest’ultima ristabilisce l’equilibrio patrimoniale solo con riguardo al valore della cosa venduta ma non elimina il danno determinato dal venditore, consistente nel costo delle maggiori quantita’ di prodotto utilizzato e di manodopera impiegata” (Cass. n. 1153/1995, cfr. altresi’ in materia di appalto, Cass. n. 4161/2015).» (2)
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